Se collaboro che mi date?
luned́ 16 luglio 2007
ImageChe cosa avvenga “dietro le quinte” di un “pentimento” e di una “collaborazione” è intuibile e facilmente immaginabile. Da cosa sia preceduta una “dichiarazione di voler collaborare” è pure facilmente ipotizzabile. Del resto è la legge (povera legge con la “l” necessariamente minuscola!) che prevede i “colloqui investigativi” con i detenuti, vere e proprie sedute di “propaganda aziendale” della “pregiata Ditta Pentiti & compagni” con illustrazione dei “vantaggi”, dei “premi”, etc… Ma di tali sedute non vi sono verbali né racconti di prima mano. Può accadere però, come nel caso di un tale G……. che, condannato con sentenza passata in giudicato ad otto anni di reclusione per associazione mafiosa ed arrestato dopo una lunga latitanza all’estero, ha deciso di “collaborare”. Il “colloquio investigativo”si direbbe, sia stato piuttosto affrettato e, così la “trattativa” con la rappresentazione dei “benefici” da guadagnarsi (si fa per dire) è da ritenere sia avvenuta così in fretta, che poi sul “do ut des” si è finito per tornare nell’interrogatorio (verbalizzato e registrato) con i magistrati.
Si ha, anzi, l’impressione che G…… sia stato “convinto” a testimoniare da altro “pentito”, suo coimputato nel processo in cui aveva riportato la condanna ad otto anni e che, invece, era stato condannato all’ergastolo e che pure aveva deciso di collaborare dopo il suo arresto avvenuto all’estero dopo lunga latitanza.
Questo “persuasore“ si direbbe gli abbia detto che lui, condannato all’ergastolo sarebbe tornato praticamente in libertà dopo aver scontato 10 anni. E forse gli avrà pure ricordato che, collaborando, avrebbe dovuto tirarlo in ballo per qualcosa di più grave della “associazione” che già gli aveva “fruttato” otto anni di reclusione. Così G…… è andato rimuginando quella storia di 10 anni che ritorna, come vedremo, nel suo interrogatorio. Bisogna aggiungere che, affannandosi a rassicurarlo ed a cercare di spiegargli i “vantaggi” del pentimento i due P.M. non siano riusciti a percorrere la via più rettilinea e più chiara per spiegargli il meccanismo del prezzo della collaborazione.

Ecco uno stralcio del verbale:
P.M.: Quindi insiste nella volontà di collaborare con l’A.G. e ha preso atto degli obblighi e dei doveri che tale scelta comporterà. Allora signor G……, per cominciare partiamo da quelli che sono…
G…: Dottor A… chiedo scusa, questi 10 anni, no che…
P.M.: In caso di ergastolo.
G……: …in caso di ergastolo…
P.M. 1: …investe un quarto della pena in caso di…lei in questo momento…
G……: Io sono stato condannato diciamo…
P.M.: Sì, sì…
G……: …oltre a questa che c’ho…
P.M. 1: Sì, un quarto di tutto quello che lei…della pena complessiva.
P.M. 2: Ovvero, se arrivasse a una pena definitiva dell’ergastolo, sarebbero 10 anni.
P.M.: 10 anni. Naturalmente c’è una norma che è l’art. 8 della… decreto legge 152/91 che prevede delle circostanze attenuanti speciali previste per chi collabora con l’A.G. e questo commina (inc.)
G……: (inc.) arresti domiciliari e poi…
P.M.: No, è una situazione diversa.
P.M. 1: No, parliamo di determinazione della pena, non so se… quando, nel caso in cui uno collabori e per esempio racconta di un determinato omicidio, mentre la pena prevista è dell’ergastolo, per la collaborazione questa attenuante fa ridurre la quantità della pena e uno può avere delle pene, come le hanno avute altri collaboratori, di gran lunga inferiori all’ergastolo.
P.M.: Per un certo numero di anni, non ergastolo ma un certo numero di anni.
G……: Però per un massimo di 10 anni?
P.M. 1: No…
P.M.: No...
P.M. 1: ...nel caso in cui sono...
P.M.: …aspetti signor G……, nel caso già condannato all’ergastolo oggi, inizia a collaborare oggi ed è già condannato all’ergastolo potrà anche là…
VOCE: Ah quindi lui non rientra in questo (inc.) però voglio dire, lui può essere processato per fatti nuovi.
P.M.: Certo, per fatti nuovi, potrà essere (inc.) potrà essere processato per fatti nuovi diversi, per cui non è condannato.

Le voci si sovrappongono
VOCE: Esatto se la pena diciamo per questi fatti nuovi è l’ergastolo, è l’ergastolo…
P.M. 1: Sì però sarà (inc.) fase di collaborazione…
P.M.: (inc.) attenuante...
P.M. 1: ...quindi la determinazione della pena terrà conto della collaborazione.
VOCE: Certo voglio dire verrà ridotta a un numero di anni…
P.M. 1: Esatto, consideri…
P.M.: Cioè un quarto, un quarto della pena complessiva finale, questo è quello che viene…
P.M. 1: Cioè se viene condannato a 20 anni deve scontare un quarto di 20 anni.
P.M.: Un quarto della pena…
P.M. 2: 5 anni.
P.M.: ... si farà il cumulo di quelle che sono le pene che oltre agli otto anni attualmente... per cui è sottoposto attualmente in detenzione, si arriverà a un certo numero di anni in base ai fatti delittuosi che verranno addebitati al G……, si arriverà a un tot pena che non sarà con ogni probabilità se la collaborazione è piena e totale sebbene sia conosciuta l’attenuante di cui all’art. 8, non sarà la pena dell’ergastolo ma sarà una pena appunto di tot anni…
VOCE: 16 anni per esempio, un quarto è 4…
P.M.: …su questo numero di anni definitivo che avrà, appena sconta un quarto di questo pena complessiva…
P.M. 1: Ha finito…
P.M.: …potrà avere, beneficiare dei…
VOCE: Benefici penitenziari.
P.M.: …penitenziari.
P.M. 1: Allora, intanto lei allo stato è condannato con sentenza irrevocabile, per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra come appartenente alla famiglia mafiosa di Racalmuto. Questa condanna è divenuta irrevocabile l’11 ottobre del 2004. E’ stato nello stesso… con la stessa sentenza definitivamente assolto quale autore… quale mandante per il duplice omicidio in danno di Z……. C……. e C…… A….. che avvenne in Porto Empedocle il 21 aprile 1993.
Adesso signor G…… anche se… cioè cerchi di essere il più ordinato possibile, ma non si preoccupi, ci dovrebbe un po’ elencare quali sono i fatti sui quali lei vuole collaborare con l’A.G.

OMISSIS
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