Bonifico dai genitori ai figli: ecco come indicare la causale per evitare controlli fiscali

Nel contesto delle relazioni familiari, è frequente che un genitore decida di sostenere il proprio figlio con un bonifico finalizzato all’acquisto di un immobile o di un’automobile. Tuttavia, sorgono spesso dubbi riguardo a limiti di importo, necessità di frazionare i versamenti, obblighi notarili e possibili implicazioni fiscali. A tal proposito, è fondamentale chiarire cosa prevede la normativa italiana e come comportarsi correttamente per evitare complicazioni con il Fisco.

Nessun limite legale agli importi e la corretta causale del bonifico

La normativa italiana non stabilisce alcun tetto massimo per i bonifici effettuati da un genitore al figlio per l’acquisto di un bene, sia esso un’automobile o un immobile. Questo significa che non è necessario suddividere il versamento in più tranche per timore di controlli fiscali: anzi, è consigliabile effettuare un bonifico unico, chiaro e tracciabile. La credenza che esistano soglie oltre le quali si rischia di attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è una falsa informazione priva di fondamento.

Per garantire trasparenza e sicurezza, è imprescindibile indicare una causale precisa nel bonifico, in modo che risulti chiaro l’intento del trasferimento di denaro. Alcuni esempi di causali corrette sono:

  • “Donazione per acquisto prima casa – Nome e Cognome del figlio”
  • “Contributo genitoriale per acquisto auto – Nome e Cognome”
  • “Liberalità finalizzata all’acquisto abitazione”

L’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici o assegni circolari, è fondamentale non solo per rispettare la normativa antiriciclaggio, ma anche per fornire una prova documentale inequivocabile sull’origine e la destinazione delle somme trasferite.

Donazione indiretta: definizione e implicazioni notarili

Dal punto di vista giuridico, il trasferimento di denaro da un genitore a un figlio per consentirgli l’acquisto di un bene si configura come una donazione indiretta. In questa fattispecie, l’arricchimento del beneficiario non deriva dal trasferimento diretto del bene (che sarebbe invece una donazione diretta), ma dal conferimento dei mezzi economici necessari per effettuare l’acquisto in proprio nome.

La donazione indiretta, pur essendo un atto liberale riconosciuto dalla legge, non richiede necessariamente la forma solenne dell’atto pubblico notarile, purché l’operazione sia associata a uno scopo definito e documentato. Questo implica che il bonifico, se tracciato e corredato da una causale esplicita, può essere effettuato senza ulteriori adempimenti formali.

Va sottolineato, tuttavia, che l’acquisto di un immobile richiede comunque l’intervento del notaio per la stipula dell’atto di compravendita e per l’assolvimento delle imposte correlate (imposta di registro, ipotecaria, catastale o IVA). Ma la donazione del denaro in sé non necessita di rogito notarile.

Controlli fiscali e imposta sulle donazioni

Un bonifico di importo rilevante, effettuato da un genitore in favore del figlio con causale chiara e tracciabile, non costituisce un’operazione sospetta per il Fisco e non genera accertamenti automatici. Il denaro ricevuto a titolo di liberalità non configura reddito imponibile e non deve essere dichiarato nel Modello 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche, essendo esente da IRPEF.

Tuttavia, nel caso di operazioni anomale, frequenti o di importo eccezionalmente elevato, l’Agenzia delle Entrate o le autorità preposte all’antiriciclaggio possono effettuare controlli incrociati per verificare la liceità dell’operazione o il corretto adempimento dell’imposta sulle donazioni.

In materia di imposta sulle donazioni, la legge italiana prevede una franchigia significativa di 1.000.000 di euro per i trasferimenti tra genitori e figli. Solo superata questa soglia, si applica un’aliquota del 4% sulla parte eccedente. Ad esempio, per una donazione di 1.200.000 euro, l’imposta sarà dovuta solo sui 200.000 euro eccedenti, con un’imposta pari a 8.000 euro.

Per altri soggetti, le franchigie e le aliquote variano:

  • Fratelli e sorelle: franchigia 100.000 euro, aliquota 6%
  • Parenti fino al quarto grado e affini entro il terzo grado: nessuna franchigia, aliquota 6%
  • Altri soggetti, inclusi conviventi non legati da parentela: nessuna franchigia, aliquota 8%
  • Donazioni a soggetti con disabilità grave: franchigia 1.500.000 euro

È fortemente consigliato impiegare le somme ricevute per la finalità indicata nella causale, poiché questo rafforza la qualificazione della liberalità come donazione indiretta e ne conferma la coerenza.

Aspetti legali e sociali della genitorialità

Nel dibattito contemporaneo, il termine “genitore” assume un ruolo centrale non solo in ambito fiscale ma anche sociale e giuridico. La legge italiana riconosce il diritto del minore a mantenere una relazione equilibrata con entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla convivenza, sancendo il principio di bigenitorialità.

La figura del genitore, biologico o adottivo, implica una responsabilità educativa e affettiva fondamentale per il corretto sviluppo emotivo e sociale del figlio. Essere genitori significa assumersi il compito di educare al rispetto di sé e degli altri, offrendo protezione, amore e guida equilibrata.

Il riconoscimento giuridico della genitorialità si è evoluto, passando da un concetto legato alla convivenza o al matrimonio a un principio più ampio di potestà genitoriale, che sancisce l’importanza dell’impegno educativo e affettivo oltre ogni condizione personale dei genitori.

In tema di documentazione e modulistica, la discussione sull’uso di termini come “genitore 1” e “genitore 2” ha suscitato opinioni contrastanti, ma l’obiettivo è quello di tutelare i diritti dei minori e riconoscere diverse forme familiari senza cancellare l’identità di madre e padre, che restano fondamenti biologici e affettivi imprescindibili.

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Redazione