Ai figli può essere assegnato il doppio cognome, quello del padre e quello della madre. Bisogna presentare specifica richiesta? Scopriamolo.
La legge italiana permette di dare ai figli (anche adottivi), oltre al cognome paterno, anche quello materno. Il diritto al doppio cognome è stato inserito in seguito alla rivoluzionaria sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 della Corte Costituzionale.
Per i giudici, la norma che consentiva l’attribuzione del solo cognome del padre ostacolava la formazione della personalità dei figli che, al contrario, devono essere informati anche sulle origini della madre.
Quella della Corte Costituzionale è una sentenza fondamentale, perché ha riconosciuto un enorme potere anche alle donne; prima, infatti, le madri potevano dare il loro cognome ai figli solo se nati al di fuori del matrimonio.
Questo, però, non significa che potrà essere abolito il cognome paterno (tranne nel caso in cui il padre non riconosca il nascituro). Ma qual è l’iter burocratico per l’attribuzione del doppio cognome? Vediamo cosa stabilisce la normativa di riferimento.
Come dare il doppio cognome al figlio? La procedura da seguire
Al momento della nascita (o dell’adozione), la coppia può scegliere di dare al figlio anche il cognome della madre, oltre a quello del padre. Quali sono gli adempimenti da compiere per dare il doppio cognome?
In realtà, è sufficiente dichiararlo a voce all’Ufficiale di Stato civile, al momento della nascita. Se, invece, tale decisione viene presa dai genitori dopo la nascita, bisogna recarsi presso la Prefettura del luogo di residenza.
Nell’ipotesi in cui entrambi i genitori abbiano raggiunto l’accordo sul doppio cognome, basta che sia o il padre o la madre a inviare la richiesta. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- le generalità del figlio;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- la specificazione della modifica che si vuole dare al cognome;
- le ragioni alla base dell’istanza.
La domanda può essere firmata anche da un solo genitore esclusivamente nel caso in cui l’altro sia decaduto dalla responsabilità genitoriale tramite provvedimento del giudice. In quest’ipotesi, dunque, l’istanza può pervenire anche senza il consenso dell’altro.
Nel caso in cui l’altro genitore si oppone alla domanda per il doppio cognome, dovrà adire il giudice civile, incaricato di trovare la soluzione più adatta alle esigenze del minore. L’interessato sarà obbligato a presentare ricorso al tribunale e motivare le ragioni per le quali intende aggiungere il cognome paterno e quelle alla base del disaccordo dell’altro genitore.
Se il doppio cognome dovesse essere attribuito, ovviamente il figlio sarà obbligato a firmare specificando entrambi i cognomi, sia quello del padre sia quello della madre.