Genitori separati con figli sedicenni, quali sono i diritti anche se non sono maggiorenni: cosa dice la legge

I figli con almeno 16 anni di età possono decidere con quale dei due genitori separati andare a vivere. Come si dividono le visite?

In seguito alla separazione o al divorzio di due coniugi con figli, sorge la necessità di tutelare i diritti dei minori. Questi ultimi, se hanno compiuto 16 anni, possono scegliere con quale genitore vivere e con chi continuare a intrattenere rapporti.

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I sedicenni possono scegliere con quale genitore vivere (Giustiziagiusta.info)

 

Nonostante la Convenzione delle Nazioni Unite e la Costituzione Italiana stabiliscano il cd. diritto alla bigenitorialità, ossia il mantenimento da parte di entrambi i genitori di un rapporto stabile con il figlio, un recente decreto del Tribunale di Gorizia che affermato un importante principio.

Analizziamo la pronuncia e scopriamo qual è il ruolo ricoperto dai sedicenni nelle cause di separazione o divorzio.

I figli sedicenni possono scegliere con quale genitore vivere: la rivoluzionaria decisione del Tribunale

Il Tribunale di Gorizia, con il decreto del 7 settembre 2023, ha stabilito che i minori con almeno 16 anni di età possono decidere in merito ai tempi di permanenza con il genitore non affidatario, informando l’altro genitore.

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I figli sedicenni possono decidere quale genitore frequentare (Giustiziagiusta.info)

I giudici distinguono, infatti, tra i “petits enfants” (piccoli bambini), che hanno bisogno di una maggiore protezione, e i “grands enfants” (grandi bambini), che hanno più libertà nell’esercizio dei diritti. Questa differenza è visibile anche in relazione alla normativa europea sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR), che stabilisce il diritto da parte dei sedicenni di chiedere la rimozione di eventuali immagini pubblicate sul web e sui profili social dai genitori, senza il loro consenso.

Questa autonomia riconosciuta ai “grands enfants” ha delle implicazioni nell’ipotesi di separazione o divorzio dei genitori, perché possono sia decidere con quale dei due andare a vivere sia organizzare le tempistiche e le modalità di visita con il genitore non affidatario.

La normativa prevede, inoltre, che in tutti i processi relativi alle decisioni sui bambini con almeno 12 anni, il giudice è obbligato ad ascoltarli. Si tratta della cd. audizione che, se mancante, può portare alla nullità della sentenza. Per i minori di 12 anni, invece, l’obbligo di audizione sussiste solo se i bambini sono considerati capaci di discernimento.

Specifichiamo, però, che l’obbligo di ascoltare non va assolutamente inteso come dovere di adeguarsi al volere dei minori. Il giudice, infatti, deve essere imparziale nella decisione e tenere conto dell’interesse del figlio. Se, dunque, dovesse accorgersi che il giudizio del minore derivi da pressioni o influenze da uno dei genitori, potrebbe non tener conto della volontà del bambino.

Per i figli con almeno 16 anni di età, invece, il parere è vincolante per il giudice.

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