Agenzia delle Entrate, cambia tutto: i nuovi importi della liquidazione periodica Iva

L’Agenzia delle Entrate ha modificato le regole per l’IVA e i versamenti minimi. Quali sono le nuove direttive per evitare sanzioni?

È stata introdotta una nuova Modulistica per le liquidazioni periodiche IVA. Attraverso il provvedimento dello scorso 14 marzo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le innovazioni previste dal Decreto Adempimenti, relative alla soglie minime per i pagamenti.

liquidazioni periodiche IVA
Novità relative agli importi minimi per la liquidazione periodica IVA (Giustiziagiusta.info)

In particolare, il Decreto attuativo della Riforma fiscale nel settore degli adempimenti tributari, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023, stabilisce un’importante modifica agli importi minimi per le liquidazioni periodiche IVA.

A partire da quest’anno, tale soglia passa da 25,82 euro a 100 euro. Di conseguenza, i contribuenti non sono obbligati a pagare alcunché se il versamento periodico dell’IVA mensile oppure trimestrale ammonta a una cifra minore di 100 euro. Le somme a debito potranno essere inserite nel versamento successivo.

In pratica, chi ha un reddito inferiore oppure non ha lavorato per un certo periodo di tempo, sarà sollevato dall’obbligo di pagamento.

Queste modifiche hanno, ovviamente, reso necessaria la predisposizione di una nuova modulistica per i versamenti, che può essere facilmente consultata e scaricata dal portale telematico ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo, dunque, cosa cambia per gli interessati.

Liquidazione periodica IVA: tutte le novità del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

In seguito alle modifiche degli importi minimi per le liquidazioni periodiche IVA, apportate con il Decreto Adempimenti, variano anche le modalità di adempimento da parte dei contribuenti.

liquidazione IVA mensile e trimestrale
Quali sono i termini per il pagamento dell’IVA mensile e trimestrale? (Giustiziagiusta.info)

Innanzitutto, per chi consulta le istruzioni e il modello per le liquidazioni, il valore “25,82” è stato sostituito dal valore “100”.

Per le tempistiche, invece, sono confermate le date della scadenza IVA mensile, che ricade il giorno 16 di ciascun mese. Per l’IVA trimestrale, invece, i termini sono:

  • 16 maggio, per il primo trimestre;
  • 16 agosto, per il secondo trimestre;
  • 16 novembre, per il terzo trimestre;
  • la liquidazione del quarto trimestre si completa con la Dichiarazione IVA annuale.

Per il pagamento dell’IVA mensile, i codici tributi sono compresi tra 6001 per il mese di gennaio e 6012 per il mese di dicembre. All’IVA trimestrale, si applicano i seguenti codici tributi:

  • 6031, per la liquidazione IVA del primo trimestre;
  • 6032, per la liquidazione del secondo trimestre;
  • 6033, per la liquidazione del terzo trimestre;
  • 6034, per la liquidazione del quarto trimestre.

Ricordiamo che tra le novità c’è anche la variazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

All’interno delle istruzioni e del Modello, poi, la descrizione inserita nel rigo VP10 (versamenti auto UE), riguardante l’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in UE, è stata cambiata con la frase “Versamenti auto F24 elementi identificativi“.

Infine, nel paragrafo “Eventi eccezionali” è stato abolito il codice 2 per le federazioni e le società sportive sollevate dal pagamento in seguito a calamità o eventi eccezionali.

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