Dal 7 ottobre 2026 è in vigore la Legge 5 ottobre 2026, n. 173, che converte con modificazioni il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143 e introduce obblighi di compostabilità per determinate categorie di imballaggi monouso in plastica. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, riguarda concretamente imprese della ristorazione, della distribuzione ortofrutticola, del settore alberghiero e dell’industria cosmetica: chi produce o utilizza imballaggi non conformi rischia sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 25.000 euro. Capire cosa cambia — e per chi — è oggi una priorità operativa, non una questione teorica. Il tema degli imballaggi compostabili legge 2026 è diventato urgente per migliaia di operatori.
Il percorso normativo: dal decreto-legge alla legge di conversione
Il D.L. 143/2026 è entrato in vigore il 8 agosto 2026, immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 182. Il decreto aveva carattere d’urgenza e ha anticipato l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni del Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) dell’Unione Europea, che consente agli Stati membri di autorizzare determinati formati di imballaggio altrimenti soggetti a restrizioni, a condizione che siano certificati come compostabili.
Il Parlamento ha poi convertito il decreto, con modificazioni, nella Legge n. 173 del 5 ottobre 2026. L’intervento legislativo ha modificato l’articolo 226-quinquies del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), che diventa così il punto di riferimento normativo stabile per gli obblighi di compostabilità degli imballaggi monouso in plastica. Non si tratta quindi di una norma temporanea: le nuove regole sono strutturali e si inseriscono nell’impianto del Codice dell’Ambiente.
Quali imballaggi rientrano nell’obbligo di compostabilità
La Legge 173/2026 si applica agli imballaggi monouso in plastica che appartengono a tre macro-categorie specifiche:
- Imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi, destinati alla vendita diretta al consumatore;
- Imballaggi per alimenti e bevande utilizzati nei settori della ristorazione, della somministrazione e dell’ospitalità alberghiera (Ho.Re.Ca.);
- Imballaggi per cosmetici distribuiti o forniti nell’ambito di strutture ricettive e alberghiere.
Per tutti questi prodotti, la legge impone che gli imballaggi siano certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti. La certificazione non è facoltativa: è una condizione necessaria per poter immettere il prodotto sul mercato o utilizzarlo nelle attività commerciali indicate.
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Un esempio pratico: un ristorante che utilizza contenitori monouso in plastica tradizionale per l’asporto di alimenti deve sostituirli con imballaggi certificati UNI EN 13432. Lo stesso vale per un hotel che fornisce flaconcini di shampoo o crema in plastica monouso nelle camere.
L’esenzione per l’ortofrutta leggera: un caso da conoscere
La normativa prevede un’eccezione rilevante per il settore ortofrutticolo. Gli imballaggi monouso in plastica per prodotti ortofrutticoli freschi con peso inferiore a 1,5 kg non sono soggetti all’obbligo di compostabilità. Si tratta di una soglia precisa, che esclude dall’ambito applicativo la maggior parte delle retine, dei sacchetti e delle vaschette leggere utilizzate per frutta e verdura sfusa di piccolo formato.
Questa esenzione ha una logica tecnica ed economica: al di sotto di quel peso, l’impatto ambientale degli imballaggi è considerato marginale rispetto ai costi di adeguamento. Tuttavia, è importante che i distributori verifichino il peso effettivo dei prodotti confezionati: superata la soglia di 1,5 kg, l’obbligo di compostabilità si applica integralmente.
Le sanzioni: da 2.500 a 25.000 euro per violazione
Il profilo sanzionatorio è uno degli elementi più rilevanti per le imprese. La violazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 173/2026 attraverso la modifica dell’articolo 226-quinquies del Codice dell’Ambiente comporta sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 25.000 euro.
Si tratta di una forbice significativa. L’entità della sanzione concreta dipenderà, nella prassi applicativa, dalla gravità della violazione, dalla dimensione dell’impresa e dalla reiterazione del comportamento. Non è escluso che le autorità competenti tengano conto anche del volume di imballaggi non conformi immessi sul mercato.
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Per quanto riguarda i controlli, la legge non ha specificato in dettaglio le procedure operative delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA): le modalità concrete di vigilanza e accertamento dipenderanno dall’organizzazione dei singoli enti territoriali e dalle eventuali circolari applicative che potranno essere emanate nelle prossime settimane.
Cosa devono fare concretamente le imprese
Per le imprese che rientrano nell’ambito applicativo della legge, l’adeguamento non è rinviabile. La norma è già in vigore dal 7 ottobre 2026 e non sono previste, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, proroghe o periodi di grazia per lo smaltimento delle scorte di imballaggi non conformi già in magazzino.
I passi operativi più urgenti riguardano:
- Verifica del parco imballaggi in uso: identificare quali prodotti rientrano nelle categorie interessate dalla legge (ortofrutta sopra 1,5 kg, alimenti e bevande in contesti Ho.Re.Ca., cosmetici in strutture ricettive);
- Richiesta della documentazione di certificazione ai fornitori: la conformità alla norma UNI EN 13432 deve essere attestata da un organismo di certificazione riconosciuto;
- Aggiornamento dei contratti di fornitura: inserire clausole che garantiscano la conformità degli imballaggi acquistati agli standard di compostabilità richiesti dalla legge;
- Formazione del personale addetto agli acquisti e alla gestione del magazzino, affinché la verifica della certificazione diventi parte della procedura ordinaria di approvvigionamento.
Il quadro europeo: perché l’Italia ha agito in anticipo
La scelta del legislatore italiano di intervenire con un decreto-legge d’urgenza nell’agosto 2026 si inserisce in un contesto europeo in rapida evoluzione. Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) dell’Unione Europea prevede restrizioni significative per gli imballaggi in plastica monouso, ma consente agli Stati membri di autorizzare determinati formati — compresi quelli in plastica — a condizione che siano certificati come compostabili secondo standard riconosciuti.
L’Italia ha utilizzato questa clausola di flessibilità per consentire la continuità di utilizzo di alcuni imballaggi in plastica nei settori indicati, a patto che rispettino i requisiti di biodegradabilità e compostabilità. In assenza di questa norma, le stesse categorie di imballaggi avrebbero potuto essere soggette a divieti più rigidi derivanti direttamente dal regolamento europeo. La Legge 173/2026 rappresenta dunque una scelta di politica industriale oltre che ambientale: tutela la continuità operativa delle imprese italiane garantendo al contempo il rispetto degli obiettivi europei di riduzione dell’impatto degli imballaggi.
Per le imprese del settore alimentare, della ristorazione e dell’ospitalità, il messaggio è chiaro: la conformità agli obblighi sugli imballaggi compostabili legge 2026 non è più una prospettiva futura ma un adempimento immediato, con sanzioni reali per chi non si adegua. Verificare la propria catena di fornitura e aggiornare i processi di acquisto è oggi la priorità concreta per evitare esposizioni amministrative che, nella fascia massima, possono essere economicamente rilevanti anche per imprese di medie dimensioni.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
