
Legge 104, congedo fino a 24 mesi e nuovi permessi retribuiti per malattie gravi
Il panorama normativo italiano in materia di tutela dei lavoratori con disabilità sta conoscendo un significativo ampliamento, grazie all’ultima proposta di legge che prevede due anni di congedo e un incremento delle ore di permesso retribuito. Queste novità mirano a rafforzare le tutele per i lavoratori affetti da malattie invalidanti, oncologiche o croniche, bilanciando le esigenze di conservazione del posto di lavoro con quelle di continuità produttiva da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.
Nuove misure per la tutela dei lavoratori con disabilità grave
L’ordinamento italiano già tutela i lavoratori con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, garantendo agevolazioni a chi presenta un’invalidità civile superiore al 33%. Questa soglia rappresenta il limite minimo per accedere ai benefici, valutata secondo le tabelle ministeriali del 5 febbraio 1992, che stabiliscono la riduzione della capacità lavorativa in base alla gravità delle patologie.
Con la nuova proposta di legge, si introduce un congedo straordinario fino a 24 mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato, destinato ai lavoratori con invalidità pari o superiore al 74% affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare. Durante questo congedo, il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non percepisce la retribuzione né può svolgere attività lavorative di qualsiasi natura.
L’assenza dal lavoro non sarà computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, pur restando possibile il riscatto contributivo per la pensione. Al termine del congedo, il dipendente potrà accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, riconosciuta recentemente dalla giurisprudenza come forma di “accomodamento ragionevole” a tutela delle esigenze di salute del lavoratore (Cass. Civ., sent. 605/2025).
Questa misura rappresenta un importante strumento per garantire la conservazione del posto di lavoro anche dopo il superamento del cosiddetto “periodo di comporto” (assenza giustificata dal servizio), che varia da 3 a 6 mesi nel settore privato e fino a 18 mesi nel pubblico, in base alla contrattazione collettiva.
Incremento dei permessi retribuiti e tutele per lavoratori autonomi
Oltre al congedo, la proposta di legge prevede un aumento di 10 ore annue di permesso retribuito per visite mediche, esami diagnostici e cure frequenti, da aggiungere ai permessi già riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso in cui il paziente sia un minore, le ore di permesso spettano al genitore che lo accompagna.
Per i lavoratori privati, il datore di lavoro anticiperà tali permessi con successivo rimborso da parte dell’INPS, mentre nel settore pubblico saranno le amministrazioni a gestire la sostituzione del personale assente.
Un ulteriore passo avanti riguarda i lavoratori autonomi, per i quali si prevede la sospensione dell’attività lavorativa continuativa per un massimo di 300 giorni all’anno in presenza delle patologie indicate. Attualmente la sospensione è fissata a 150 giorni per malattia, gravidanza o infortunio, senza diritto al compenso e previa richiesta.
Supporti e strumenti di promozione delle nuove tutele
La proposta istituisce anche un fondo annuale di 2 milioni di euro per premi di laurea dedicati alla memoria di pazienti oncologici. Questi riconoscimenti saranno destinati a giovani laureati nelle facoltà di medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, incentivando così la formazione e la ricerca in ambito sanitario.
Fondamentale è il ruolo dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che esercita poteri di verifica per contrastare discriminazioni legate alla disabilità e al mancato riconoscimento degli accomodamenti ragionevoli. Il Garante può agire d’ufficio o su segnalazione, valutando atti amministrativi che ledano i diritti delle persone disabili e proponendo ricorsi all’autotutela entro novanta giorni.
Certificazione elettronica e modalità di accesso ai benefici
Per usufruire del congedo e dei permessi, sarà sufficiente la certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista incaricato, che dovrà essere trasmessa tramite le procedure elettroniche del Sistema tessera sanitaria, in linea con il certificato elettronico di malattia.
Questa semplificazione documentale mira a facilitare l’accesso alle tutele, riducendo gli adempimenti burocratici per i lavoratori e favorendo un monitoraggio più efficace da parte degli enti competenti.
Questi aggiornamenti normativi si inseriscono in un contesto più ampio di attenzione verso la tutela dei diritti dei lavoratori con disabilità, riconoscendo la complessità delle condizioni di salute che possono incidere sull’attività lavorativa e promuovendo soluzioni concrete per garantire l’inclusione e la continuità occupazionale.