
Accertamento IMU, quando può farlo il Comune-giustiziagiusta.info
Accertamento IMU, in quali contesti il Comune può eseguirlo? Ecco come funzionano le normative, in proposito.
La Corte Suprema di Cassazione ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo all’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento IMU emessi dai Comuni, ribadendo i criteri che ne garantiscono la legittimità e la trasparenza. La pronuncia, contenuta nell’ordinanza n. 14926 del 2025, rappresenta un punto di riferimento per cittadini e operatori del settore fiscale.
La normativa di riferimento è l’articolo 7 della Legge n. 212 del 2000, noto come Statuto del Contribuente, che impone a ogni atto dell’amministrazione finanziaria di essere adeguatamente motivato. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la richiesta tributaria. Tale obbligo non è un mero adempimento formale, ma una misura essenziale per garantire la trasparenza dell’azione pubblica e il diritto di difesa del contribuente.
La Cassazione ha confermato che un avviso di accertamento IMU è da considerarsi motivato in modo sufficiente quando contiene tutti gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere e contestare la pretesa fiscale. Tra questi elementi devono figurare in modo chiaro e analitico:
- il codice e gli estremi catastali (foglio, particella, subalterno) per l’identificazione dell’immobile;
- l’ubicazione precisa dell’immobile;
- la percentuale e i mesi di possesso nell’anno di riferimento;
- il valore imponibile utilizzato per il calcolo dell’imposta;
- l’aliquota applicata dal Comune;
- le eventuali detrazioni riconosciute (es. abitazione principale);
- l’importo finale dell’imposta dovuta.
Se il documento fornisce queste informazioni, il contribuente dispone di tutti gli “ingredienti” necessari per verificare l’esattezza del calcolo e, se necessario, proporre ricorso.
Trasparenza e diritto di difesa: quando un avviso IMU è contestabile
La recente giurisprudenza ha chiarito che la contestazione dell’avviso di accertamento IMU per “poca trasparenza” o “mancanza di motivazione” è infondata se l’atto illustra in modo adeguato i presupposti della pretesa tributaria.

Non è richiesto che l’atto espliciti la formula matematica usata per il calcolo dell’imposta; è infatti presumibile che il contribuente o il suo consulente fiscale siano in grado di compiere l’operazione aritmetica, purché siano indicati chiaramente valore imponibile, aliquota e detrazioni.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5509 del 2024, aveva già ribadito che l’adempimento dell’obbligo motivazionale si realizza quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa, potendo così contestare efficacemente sia la sussistenza che la quantificazione dell’imposta. La motivazione deve pertanto contenere non solo i dati soggettivi e oggettivi del credito, ma anche un’astratta indicazione dei fatti giustificativi, lasciando alla fase contenziosa la verifica dell’effettiva sussistenza di tali fatti.