Con la Circolare n. 104 del 29 settembre 2026, l’INPS ha fornito nuove istruzioni operative sull’assegno di accompagnamento alla pensione e sugli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali, chiarendo in particolare le condizioni di accesso per i lavoratori interamente soggetti al sistema contributivo — una categoria che fino ad oggi aveva sollevato dubbi interpretativi rilevanti nella prassi applicativa.
Cosa sono le prestazioni di accompagnamento alla pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione non sono un assegno pensionistico in senso stretto. Si tratta di strumenti di sostegno al reddito pensati per traghettare il lavoratore verso la quiescenza, coprendo il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e il momento in cui maturano i requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
La base normativa di riferimento è la Legge 28 giugno 2012, n. 92, la cosiddetta riforma Fornero, che ha introdotto e disciplinato questi meccanismi nell’ambito di accordi di esodo. In sostanza, il datore di lavoro — spesso nell’ambito di procedure di riduzione del personale concordate con i sindacati — si impegna a sostenere economicamente i lavoratori prossimi alla pensione per il tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previdenziali.
Il canale dei Fondi di solidarietà bilaterali è quello che interessa in modo diretto il settore bancario e altri comparti nei quali questi fondi operano attivamente. In questi casi, la prestazione prende il nome di assegno straordinario per il sostegno al reddito ed è tecnicamente distinta dall’assegno di accompagnamento alla pensione, pur condividendone la logica e le finalità.
Il nodo dei lavoratori contributivi puri
Uno dei punti più delicati chiariti dalla Circolare n. 104 riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: i cosiddetti contributivi puri. Per questa categoria, il calcolo della pensione avviene interamente con il metodo contributivo, e questo incide anche sulle condizioni di accesso alle prestazioni di accompagnamento.
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La questione pratica era la seguente: un lavoratore contributivo puro può beneficiare dell’assegno di accompagnamento alla pensione anche se, al momento dell’accordo di esodo, non ha ancora maturato i requisiti minimi per andare in pensione? La risposta dell’INPS è affermativa, ma con una condizione precisa: il lavoratore deve essere in grado di maturare la prima decorrenza utile della pensione entro il periodo massimo previsto dall’esodo.
Questo significa che l’accesso alla prestazione non è automatico per tutti i contributivi puri, ma dipende da una valutazione individuale della posizione previdenziale del lavoratore. Per esempio, se un lavoratore ha ancora dieci anni davanti a sé prima di raggiungere i requisiti pensionistici, non potrà rientrare nell’esodo, perché il periodo di accompagnamento non sarebbe sufficiente a coprire quella distanza.
Il periodo massimo di 60 mesi per i Fondi bilaterali
Per gli assegni straordinari erogati attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali, la Circolare conferma che il periodo massimo ordinario di accompagnamento è di 60 mesi, pari a cinque anni. Questo è il tetto entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile della pensione del lavoratore interessato.
Si tratta di un parametro fondamentale nella costruzione degli accordi di esodo: le aziende e i sindacati devono verificare, prima di includere un lavoratore nel piano, che la sua posizione previdenziale consenta effettivamente di raggiungere la pensione entro quei sessanta mesi. Un errore di valutazione in questa fase può comportare conseguenze significative, sia per il lavoratore — che potrebbe trovarsi senza reddito né pensione — sia per il Fondo che eroga la prestazione.
Il ruolo della contribuzione correlata versata dal datore di lavoro
Un altro aspetto rilevante chiarito dalla Circolare riguarda la contribuzione correlata versata dal datore di lavoro durante il periodo di esodo. L’INPS conferma che questa contribuzione continua a essere utile ai fini del raggiungimento dei requisiti previdenziali del lavoratore.
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In termini pratici, questo significa che il lavoratore in esodo non “congela” la propria posizione contributiva: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nel corso del periodo di accompagnamento vengono accreditati sulla sua posizione e concorrono al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione. È un elemento che può fare la differenza, in particolare per chi si trova a pochi mesi o anni dal traguardo della pensione anticipata.
Per i lavoratori contributivi puri, questo aspetto assume un peso ancora maggiore: poiché il sistema contributivo non prevede requisiti minimi di contribuzione in senso assoluto per alcune forme pensionistiche, ma richiede importi minimi dell’assegno, ogni mese di contribuzione aggiuntiva può incidere sull’importo finale della pensione e, in certi casi, sulla stessa possibilità di accedervi.
Perché la Circolare n. 104 è rilevante per i lavoratori e le aziende
I chiarimenti contenuti nella Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 non introducono norme nuove, ma risolvono ambiguità interpretative che avevano generato incertezza nella gestione degli accordi di esodo, in particolare nei settori nei quali i Fondi di solidarietà bilaterali sono più attivi — a partire dal comparto bancario e assicurativo.
Per le aziende che stanno pianificando o hanno già avviato procedure di riduzione del personale con accordi di esodo, la Circolare fornisce indicazioni operative essenziali per verificare la platea dei lavoratori eleggibili. In assenza di questi chiarimenti, il rischio era di escludere erroneamente i contributivi puri o, al contrario, di includerli in piani che non avrebbero poi potuto portarli effettivamente alla pensione entro i termini previsti.
Per i lavoratori, invece, la Circolare rappresenta uno strumento di trasparenza: chi si trova a valutare un’offerta di esodo può ora verificare con maggiore certezza se la propria posizione previdenziale è compatibile con i requisiti richiesti. Il riferimento diretto alle istruzioni INPS — disponibili anche sul sito istituzionale dell’INPS — consente di orientarsi con fonti primarie e ufficiali, senza affidarsi a interpretazioni di terzi.
Va ricordato che ogni situazione individuale dipende da variabili specifiche — anzianità contributiva, età, settore di appartenenza, tipologia di Fondo — e che la valutazione concreta della propria posizione richiede un’analisi puntuale della propria carriera previdenziale, preferibilmente con il supporto di un consulente del lavoro o di un patronato. La Circolare fissa le regole del gioco, ma la loro applicazione al caso singolo può riservare complessità che meritano attenzione individuale.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
