Quando più familiari lavoratori si alternano nell’assistenza a una persona con disabilità grave, capire chi può accedere ai permessi per assistenza disabili previsti dalla legge 104 — e in che misura — non è sempre immediato. La Circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 è intervenuta proprio su questo punto, chiarendo come si applica l’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle situazioni in cui più lavoratori dipendenti assistono la medesima persona disabile. Una casistica tutt’altro che rara, e che fino ad oggi generava incertezze sia per i datori di lavoro che per i dipendenti stessi.
Cosa prevede la legge 104 sull’assistenza alla persona disabile
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 — comunemente nota come legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate — è il riferimento normativo centrale per chiunque assista un familiare con disabilità. L’articolo 33, comma 3, è la disposizione che interessa direttamente i lavoratori dipendenti: riconosce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona in condizione di handicap grave.
È però fondamentale chiarire un requisito preliminare che non ammette deroghe: i permessi e i congedi previsti dalla legge 104 sono concessi esclusivamente quando è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge. Non è sufficiente, quindi, che la persona assistita abbia una qualunque forma di disabilità: occorre che la commissione medica competente abbia accertato e verbalizzato la condizione di gravità.
Le agevolazioni lavorative spettano a una platea definita di soggetti: genitori biologici, adottivi o affidatari di figli con handicap grave; parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile grave; e, in specifiche circostanze — come l’assenza, il decesso o la presenza di patologie invalidanti dei soggetti di secondo grado — anche parenti o affini entro il terzo grado. Questa graduazione non è casuale: riflette la logica della prossimità familiare e della effettività del legame assistenziale.
Il lavoratore disabile e i permessi orari: una disciplina distinta
Va tenuta separata la posizione del lavoratore che è egli stesso persona con disabilità grave. In questo caso, la legge prevede un’alternativa rispetto ai tre giorni mensili: il dipendente può scegliere di fruire di due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese. Si tratta di un’opzione — non di un cumulo — che risponde a esigenze di gestione quotidiana della propria condizione, come visite mediche, terapie o necessità di assistenza personale.
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Questa distinzione è rilevante anche quando si ragiona sulla platea dei beneficiari, perché le due discipline — permessi per chi assiste un familiare e permessi per il lavoratore disabile stesso — seguono regole e logiche diverse, e non devono essere confuse nell’applicazione pratica.
Più lavoratori dipendenti per la stessa persona: dove nasce il problema
Il nodo interpretativo affrontato dalla Circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 riguarda una situazione concreta e frequente: due fratelli entrambi lavoratori dipendenti che assistono il genitore con handicap grave, oppure un coniuge e un figlio che si dividono l’assistenza di un familiare. In questi casi, la domanda è: possono entrambi richiedere i permessi ex articolo 33, comma 3, legge 104? E se sì, con quali limiti?
Per lungo tempo l’orientamento prevalente era restrittivo: il beneficio veniva riconosciuto a un solo referente per persona assistita, sulla base del principio del cosiddetto referente unico. Questo approccio, però, non trovava un fondamento testuale esplicito nella norma originaria, e la giurisprudenza aveva già iniziato a mettere in discussione tale lettura, soprattutto nei casi in cui le esigenze assistenziali erano oggettivamente tali da richiedere l’intervento di più soggetti.
Il legislatore è intervenuto nel tempo a modificare e integrare la disciplina, ammettendo progressivamente la possibilità che più lavoratori fruiscano dei permessi per assistere la medesima persona, a condizione che non vi sia sovrapposizione nei giorni di fruizione e che l’assistenza sia effettiva e continuativa. La circolare INPS del settembre 2026 si inserisce in questo percorso evolutivo, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative chiare agli uffici e ai datori di lavoro.
I requisiti che non cambiano: cosa verificare prima di presentare domanda
Indipendentemente dal numero di lavoratori che intendono accedere ai permessi per assistenza disabili previsti dalla legge 104, esistono requisiti che restano fermi e che è necessario verificare prima di presentare domanda all’INPS:
- La persona assistita deve essere in possesso del verbale di accertamento dell’handicap grave rilasciato dalla commissione medica integrata.
- Il lavoratore richiedente deve rientrare nelle categorie di soggetti legittimati: genitore, parente o affine entro il secondo grado (o il terzo nelle circostanze previste dalla legge).
- L’assistenza deve essere continuativa ed esclusiva, nel senso che il lavoratore non può richiedere i permessi per una persona che è già ricoverata a tempo pieno in struttura.
- I permessi non sono cumulabili in modo tale da superare il monte ore mensile complessivo previsto dalla norma per la persona assistita.
Quest’ultimo punto è centrale nella disciplina del riconoscimento simultaneo: quando più lavoratori assistono la stessa persona, il totale dei giorni di permesso fruiti non può eccedere il limite mensile previsto dalla legge, che rimane ancorato alla tutela della persona disabile e non si moltiplica per il numero degli assistenti.
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Come richiedere i permessi e cosa presentare all’INPS
La domanda per i permessi assistenza disabili legge 104 si presenta telematicamente attraverso il portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Il lavoratore dipendente del settore privato presenta la domanda direttamente all’INPS, che poi autorizza il datore di lavoro a concedere i permessi con diritto al rimborso della retribuzione. Per i dipendenti pubblici, invece, la gestione passa attraverso l’amministrazione di appartenenza.
Nella domanda occorre indicare i dati della persona assistita, il grado di parentela o affinità, e allegare il verbale di handicap grave in corso di validità. Quando più familiari presentano domanda per la stessa persona, è opportuno che ciascuno indichi nell’istanza l’esistenza di altri soggetti che già fruiscono o intendono fruire del beneficio, per consentire all’INPS di verificare il rispetto dei limiti complessivi.
Per approfondire la documentazione ufficiale e le modalità operative aggiornate, è possibile consultare la scheda INPS dedicata ai permessi per assistenza a familiari disabili, che raccoglie i moduli, i requisiti e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Cosa cambia nella pratica per le famiglie con più lavoratori
Il chiarimento portato dalla circolare del settembre 2026 ha un impatto concreto su molte famiglie. Fino ad oggi, in assenza di istruzioni operative univoche, capitava che le domande di più familiari per la stessa persona venissero respinte o sospese in attesa di verifiche, con il risultato che i lavoratori rinunciavano a un diritto che la legge riconosce. La nuova disciplina, precisando le condizioni e i limiti del riconoscimento simultaneo, riduce questa zona grigia.
Per esempio — e si tratta di un caso ipotetico a fini illustrativi — se due figli lavoratori dipendenti si dividono l’assistenza del genitore con handicap grave, ognuno potrà richiedere i propri permessi mensili, a condizione che i giorni fruiti da ciascuno non si sovrappongano e che il totale complessivo rispetti il tetto previsto dalla norma. Non si tratta, quindi, di un raddoppio automatico del beneficio, ma di una distribuzione organizzata dello stesso monte permessi tra più soggetti legittimati.
Chi si trova in questa situazione dovrebbe verificare con attenzione la propria posizione, raccogliere tutta la documentazione necessaria e, in caso di dubbi sulla legittimazione o sulla corretta imputazione dei giorni, valutare di rivolgersi a un patronato o a un consulente del lavoro: le variabili familiari e lavorative possono incidere significativamente sull’esito della domanda.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
