Quando un datore di lavoro aderisce a un contratto collettivo che prevede il versamento di contributi a enti bilaterali o fondi sanitari integrativi, la gestione operativa di questi pagamenti può diventare più complessa del previsto. L’INPS ha costruito nel tempo un sistema di convenzioni che consente di raccogliere i contributi enti bilaterali INPS attraverso il modello F24, semplificando gli adempimenti per le aziende ma imponendo al tempo stesso regole precise sulle scadenze, sui codici tributo e sulle modalità di rinnovo delle convenzioni stesse.
Cosa sono gli enti bilaterali e perché i contributi passano dall’INPS
Gli enti bilaterali sono organismi costituiti su base paritetica tra organizzazioni datoriali e sindacati dei lavoratori. Svolgono funzioni che spaziano dalla formazione professionale al sostegno al reddito, dalla gestione di fondi sanitari integrativi all’assistenza in caso di crisi aziendali. Il loro finanziamento dipende in larga misura da contributi obbligatori a carico dei datori di lavoro e, in alcuni casi, dei lavoratori stessi, la cui entità è stabilita dai contratti collettivi nazionali di riferimento.
Il ruolo dell’INPS in questo meccanismo non è quello di gestore dei fondi, ma di riscossore: l’Istituto raccoglie i versamenti tramite F24, li contabilizza separatamente e li trasferisce agli enti destinatari. Questo sistema garantisce tracciabilità, uniformità nei flussi e semplificazione per i datori di lavoro, che possono così effettuare un unico versamento mensile per tutti gli obblighi contributivi.
La svolta del 2023 e il nuovo schema convenzionale
Il quadro attuale prende forma con la determinazione n. 71 del 18 ottobre 2023, con cui l’INPS ha adottato un nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento di enti bilaterali, fondi e casse. Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto ai modelli precedenti, che ha imposto a tutti gli enti già convenzionati una scelta netta: aderire al nuovo schema oppure perdere il servizio di riscossione.
Per gli enti che non hanno aderito alla nuova convenzione, il servizio di riscossione è cessato il 31 dicembre 2024. Chi invece ha sottoscritto il nuovo accordo opera in regime aggiornato dal 3 febbraio 2026. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio, a condizione che l’ente interessato abbia trasmesso all’INPS apposita richiesta entro giugno 2026 tramite posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, il servizio cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di comunicazioni ulteriori da parte dell’Istituto.
→ Leggi anche: Convenzioni INPS per la riscossione dei contributi bilaterali e sindacali: gli aggiornamenti di settembre 2026
Per i datori di lavoro, questo significa che è importante verificare periodicamente se gli enti bilaterali a cui versano contributi siano ancora convenzionati con l’INPS, perché in caso contrario potrebbero rendersi necessarie modalità di pagamento alternative, da individuare direttamente con l’ente.
I codici tributo per il versamento tramite F24
Uno degli aspetti più pratici riguarda i codici tributo da indicare nel modello F24. L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici contributo il 26 giugno 2026, specificamente per consentire il pagamento tramite F24 dei contributi destinati agli enti bilaterali e ai fondi sanitari integrativi che hanno aderito alle convenzioni INPS.
Tra i codici attualmente operativi figurano:
- SANL – denominato «Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)», destinato al versamento dei contributi a favore di questo specifico fondo sanitario;
- CARE – denominato «Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)», relativo ai contributi per il fondo INNOVACARE.
Ogni codice è associato a uno specifico ente o fondo e non è intercambiabile. Un errore nella compilazione del codice tributo può determinare il mancato accredito dei contributi all’ente corretto, con possibili conseguenze in termini di copertura per i lavoratori e di contestazioni nei confronti del datore di lavoro. È quindi fondamentale che i responsabili paghe verifichino, per ogni rapporto di lavoro, quale contratto collettivo si applica e quali codici siano effettivamente dovuti.
Gli obblighi concreti per i datori di lavoro
Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro che applica un contratto collettivo che prevede il versamento a un ente bilaterale convenzionato con l’INPS deve:
- indicare correttamente nel flusso UniEmens i dati relativi ai contributi dovuti, specificando l’ente destinatario;
- utilizzare il codice tributo corretto nel modello F24, rispettando le scadenze ordinarie dei versamenti contributivi;
- verificare che l’ente bilaterale di riferimento abbia rinnovato la convenzione con l’INPS, per evitare che i versamenti restino sospesi o non accreditati;
- conservare la documentazione dei versamenti effettuati, poiché potrebbero essere richiesti in sede di ispezione o in caso di contenzioso con il lavoratore.
Va sottolineato che l’obbligo di versamento ai fondi bilaterali non nasce dalla convenzione INPS, ma dal contratto collettivo applicato. La convenzione regola solo le modalità tecniche di riscossione. Se l’ente perde la convenzione con l’INPS, l’obbligo contributivo del datore di lavoro rimane invariato: cambiano semplicemente le istruzioni su come adempiervi.
→ Leggi anche: Fondi di assistenza sanitaria integrativa: come funzionano le convenzioni INPS e la riscossione dei contributi
Fondi sanitari integrativi: una disciplina parallela
I fondi di assistenza sanitaria integrativa, come INNOVACARE e SANILAV, seguono la stessa logica convenzionale degli enti bilaterali, ma con una specificità importante: le prestazioni erogate ai lavoratori iscritti hanno rilevanza anche sotto il profilo fiscale. I contributi versati a fondi sanitari integrativi che rispettano determinati requisiti di legge godono di un trattamento fiscale agevolato, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Per questo motivo, la corretta identificazione del fondo tramite codice tributo non è solo un adempimento burocratico, ma ha potenziali ricadute sulla tassazione delle somme versate. Un fondo che opera al di fuori del perimetro convenzionale o che non rispetta i requisiti normativi potrebbe non consentire l’applicazione delle agevolazioni previste.
Il perimetro dei fondi ammessi è definito dalla normativa fiscale vigente, e l’adesione alla convenzione INPS è uno degli indicatori — ma non l’unico — che consente di verificare la regolarità del fondo.
Cosa verificare prima dei prossimi versamenti
Alla luce del quadro descritto, i consulenti del lavoro e i responsabili amministrativi delle aziende hanno alcuni controlli prioritari da effettuare. Il primo riguarda lo stato della convenzione dell’ente bilaterale applicabile: se il contratto collettivo prevede versamenti a EBIP, ENBITALIA OPN, INNOVACARE o altri fondi, è necessario accertarsi che la convenzione con l’INPS sia attiva e rinnovata. Il secondo controllo riguarda i codici tributo: dopo l’introduzione dei nuovi codici del 26 giugno 2026, eventuali versamenti effettuati con codici precedenti potrebbero non essere stati accreditati correttamente.
Per accedere alla documentazione ufficiale aggiornata è possibile consultare il portale istituzionale dell’INPS, dove vengono pubblicate le circolari e le istruzioni operative relative alle convenzioni in vigore.
Il sistema delle convenzioni INPS per la riscossione dei contributi bilaterali rappresenta uno strumento utile per le imprese, ma richiede un monitoraggio costante: le scadenze di rinnovo, i codici tributo e gli aggiornamenti normativi si susseguono con una frequenza che rende indispensabile tenersi aggiornati, pena il rischio di versamenti errati o non accreditati che possono trasformarsi in contestazioni anche a distanza di anni.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
