Quando l’INPS stipula una convenzione con un ente bilaterale, un fondo di assistenza sanitaria integrativa o un’organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi, le conseguenze pratiche ricadono direttamente su lavoratori e datori di lavoro: cambiano i codici di versamento, le scadenze, le modalità operative. Nel corso del 2026 l’istituto ha intensificato questa attività convenzionale, con un ciclo di circolari che si sono susseguite da marzo a settembre. Comprendere come funzionano le convenzioni INPS per la riscossione dei contributi — e cosa prevedono in concreto — è utile per chiunque si occupi di paghe, amministrazione del personale o gestione di enti collettivi.
Cosa sono le convenzioni per la riscossione dei contributi e perché l’INPS le stipula
L’INPS non gestisce soltanto i contributi previdenziali obbligatori. Da anni l’istituto svolge anche una funzione di esattore delegato per conto di soggetti terzi: enti bilaterali, fondi sanitari integrativi, organizzazioni sindacali. Lo fa attraverso apposite convenzioni che regolano i termini dell’accordo, i flussi informativi e le modalità di riversamento delle somme raccolte.
Il meccanismo ha una logica precisa: il datore di lavoro versa in un’unica operazione — tramite il modello F24 o i flussi UniEmens — sia i contributi previdenziali ordinari sia quelli dovuti all’ente convenzionato. L’INPS poi provvede a separare e riversare le quote di competenza. Per il datore di lavoro si semplifica l’adempimento; per l’ente bilaterale o il fondo sanitario si garantisce una riscossione più efficiente e tracciabile.
Questa struttura non è nuova, ma nel 2026 ha conosciuto un’espansione significativa, con l’istituto che ha pubblicato una serie di circolari operative per disciplinare le singole convenzioni attivate o rinnovate.
Le circolari del 2026: dal primo trimestre a settembre
Il punto di partenza normativo-operativo dell’anno è la Circolare n. 37 del 31 marzo 2026, con cui l’INPS ha fornito le istruzioni generali per la riscossione dei contributi destinati agli enti bilaterali. Quella circolare ha definito il quadro procedurale entro cui si inseriscono le convenzioni successive: criteri di ammissione, obblighi informativi degli enti, modalità di riconciliazione contabile.
A distanza di qualche mese, il 3 agosto 2026, è arrivata la Circolare n. 83, dedicata specificamente alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, in relazione alla convenzione stipulata con la FGU (Federazione Generale Unitaria). Si tratta di un ambito particolare: le trattenute sindacali non gravano sulla busta paga del lavoratore attivo, ma vengono operate direttamente sull’importo della pensione erogata dall’INPS. La circolare ha chiarito le istruzioni operative per l’attivazione e la gestione di questo tipo di delega.
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A settembre 2026 il ritmo si è ulteriormente intensificato. La Circolare n. 102 del 25 settembre 2026 — firmata dalla Direttrice Centrale per l’Organizzazione Maria Grazia Sampietro — ha riguardato nuove convenzioni per la riscossione dei contributi, con allegati tecnici che definiscono i dettagli operativi per ciascun ente convenzionato. Tra i soggetti coinvolti figura SANILAV, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa rappresentato da Anna Brancaccio, con sede a Roma in Via Angelo Bargoni 8.
SANILAV e il CCNL Intersettoriale Commercio: un caso concreto
La convenzione relativa a SANILAV illustra bene la logica del sistema. Il fondo opera nell’ambito del CCNL Intersettoriale Commercio, sottoscritto il 10 luglio 2025 tra le organizzazioni sindacali e datoriali di riferimento. Quel contratto collettivo prevede l’obbligo per i datori di lavoro che vi rientrano di versare una quota periodica al fondo sanitario, a copertura delle prestazioni sanitarie integrative per i dipendenti.
Grazie alla convenzione con l’INPS, il versamento non avviene con un bonifico separato a SANILAV, ma viene integrato nel flusso contributivo ordinario. Il datore di lavoro utilizza un codice specifico all’interno del modello F24 o del flusso UniEmens, e l’INPS si occupa di separare e trasferire le somme al fondo. Per le aziende del settore commercio che applicano quel CCNL, questo significa un adempimento in meno da gestire autonomamente.
È un esempio che si replica, con varianti, per tutti gli enti che stipulano convenzioni analoghe: cambia il fondo, cambia il contratto collettivo di riferimento, cambiano i codici tributo, ma la struttura rimane la stessa.
Durata delle convenzioni e condizioni di rinnovo
Le convenzioni stipulate nel corso del 2026 hanno validità fino al 31 dicembre 2026. Non si tratta però di accordi destinati a esaurirsi automaticamente: è prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo triennale, a condizione che l’ente interessato presenti apposita richiesta nei tempi e con le modalità indicate dall’INPS.
Questo elemento è rilevante per chi gestisce enti bilaterali o fondi sanitari: la scadenza di fine anno non equivale a una cessazione automatica del servizio di riscossione delegata, ma richiede un’azione proattiva da parte dell’ente. In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione decade e l’ente dovrà organizzare autonomamente la riscossione dei propri contributi.
Per i datori di lavoro, invece, l’impatto operativo di un mancato rinnovo si traduce in una modifica dei flussi di versamento: i codici tributo associati alla convenzione scaduta non saranno più attivi, e le istruzioni cambieranno di conseguenza. Monitorare le circolari INPS di aggiornamento è quindi fondamentale per non incorrere in errori di versamento.
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Come funzionano i codici tributo e i flussi di versamento
Ogni convenzione attivata comporta l’assegnazione di uno o più codici tributo specifici, che identificano la destinazione del versamento all’interno del modello F24 o del flusso UniEmens. I codici vengono comunicati dall’INPS nella circolare dedicata alla singola convenzione e devono essere utilizzati correttamente dal datore di lavoro a partire dalla data di decorrenza indicata.
Un errore nel codice tributo può causare problemi sia per l’ente destinatario — che non riceve le somme attese — sia per il datore di lavoro, che potrebbe risultare inadempiente nei confronti dell’ente bilaterale o del fondo sanitario. In caso di dubbi, è opportuno consultare direttamente le istruzioni operative allegate alla circolare di riferimento, disponibili sul portale ufficiale dell’INPS.
Per le organizzazioni sindacali che raccolgono contributi sulle prestazioni pensionistiche — come nel caso disciplinato dalla Circolare n. 83 — il meccanismo è leggermente diverso: la trattenuta viene operata direttamente dall’INPS sull’importo della pensione, su delega del pensionato, senza che il datore di lavoro sia coinvolto nell’operazione.
Cosa devono fare in pratica datori di lavoro ed enti
Per i datori di lavoro che applicano contratti collettivi con enti bilaterali o fondi sanitari convenzionati con l’INPS, il primo passo è verificare se la propria categoria rientra in una convenzione attiva. Le circolari INPS indicano esplicitamente i contratti collettivi di riferimento e i soggetti obbligati al versamento tramite flusso delegato.
Una volta accertata l’applicabilità, occorre aggiornare i software paghe con i nuovi codici tributo e verificare che i flussi UniEmens siano configurati correttamente. I consulenti del lavoro e i responsabili amministrativi devono tenere sotto controllo le circolari INPS di settembre 2026 e i relativi allegati tecnici, che contengono le istruzioni operative puntuali.
Per gli enti bilaterali e i fondi sanitari che intendono stipulare una nuova convenzione — o rinnovare quella in scadenza — il percorso passa attraverso una richiesta formale all’INPS, corredata dalla documentazione richiesta. Le istruzioni generali sono contenute nella Circolare n. 37 del 31 marzo 2026, che resta il riferimento procedurale di base per l’intero sistema.
Il ciclo di convenzioni e circolari che ha caratterizzato il 2026 conferma una tendenza consolidata: l’INPS tende ad ampliare la propria funzione di riscossione delegata, semplificando gli adempimenti per le imprese ma richiedendo al tempo stesso un aggiornamento costante da parte di chi gestisce le paghe. Seguire le circolari con attenzione — e non affidarsi a istruzioni di anni precedenti — rimane la misura più efficace per evitare errori e contestazioni.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
