Le pensioni in cumulo in regime internazionale permettono di sommare periodi assicurativi versati in più Paesi. Scopri i criteri secondo i Regolamenti UE 883/2004 e 987/2
Chi ha lavorato in più Paesi nel corso della propria vita professionale si trova spesso davanti a un problema concreto: i contributi versati all’estero sembrano “persi”, o comunque difficili da valorizzare ai fini della pensione italiana. La disciplina delle pensioni in cumulo in regime internazionale esiste proprio per rispondere a questa esigenza, consentendo di sommare periodi assicurativi maturati in Stati diversi per raggiungere i requisiti pensionistici e calcolare la prestazione spettante. A fare chiarezza su criteri e modalità operative è intervenuta l’INPS con la Circolare n. 107 del 20 ottobre 2026, che aggiorna e sistematizza le istruzioni sulla valutazione dei periodi assicurativi esteri nell’ambito del cumulo internazionale.
Cosa si intende per cumulo in regime internazionale
Il cumulo internazionale è un meccanismo che permette a chi ha versato contributi in più Paesi di sommare questi periodi per maturare il diritto alla pensione, anche quando nessuno dei singoli periodi nazionali sarebbe sufficiente da solo. Non si tratta di trasferire i contributi da un Paese all’altro, né di unificare le posizioni assicurative: ogni Stato liquida la propria quota di pensione in proporzione ai periodi maturati sul proprio territorio, ma la verifica del requisito minimo avviene tenendo conto dell’intera carriera assicurativa del lavoratore.
In Italia, la base normativa interna è la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le sue successive modificazioni, che disciplinano il cumulo dei periodi assicurativi anche in ambito internazionale. Questa legge si affianca agli strumenti europei e alle convenzioni bilaterali che regolano i rapporti tra i singoli ordinamenti previdenziali.
Il quadro europeo: i Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009
All’interno dell’Unione Europea, il riferimento normativo fondamentale è il Regolamento UE n. 883/2004, che coordina i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, e il Regolamento UE n. 987/2009, che ne disciplina le modalità applicative. Questi regolamenti stabiliscono il principio per cui i periodi assicurativi maturati in qualsiasi Stato membro devono essere presi in considerazione dall’istituzione competente di un altro Stato membro, quando ciò sia necessario per acquisire, conservare o recuperare il diritto a una prestazione.
In pratica, se un lavoratore ha contribuito per anni in Italia e per altri anni in Germania o in Spagna, l’INPS — nel valutare il diritto alla pensione italiana — deve considerare anche i periodi tedeschi o spagnoli, anche se su questi non ha versato un solo euro di contributi. Il calcolo della quota italiana avverrà poi in modo proporzionale, secondo il metodo cosiddetto pro rata: si calcola prima la pensione teorica come se tutti i periodi fossero stati maturati in Italia, poi si applica la proporzione tra i contributi italiani e il totale della carriera.
→ Leggi anche: Cumulo della pensione con periodi assicurativi esteri: come applicare la Circolare INPS 107
Questo meccanismo tutela i lavoratori mobili, che altrimenti rischierebbero di non raggiungere i requisiti minimi in nessuno dei Paesi in cui hanno lavorato, perdendo di fatto il diritto a qualsiasi pensione.
La valutazione dei periodi esteri: cosa chiarisce la Circolare n. 107/2026
La Circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026 interviene proprio sui criteri di valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del cumulo internazionale. Il documento fornisce istruzioni operative sulle modalità con cui i periodi maturati all’estero vengono considerati per determinare sia il diritto alla prestazione sia la sua misura.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i cosiddetti diritti acquisiti: si tratta delle posizioni assicurative già consolidate nel Paese estero, che non possono essere ignorate né svalutate nel momento in cui si chiede la liquidazione della pensione in regime di cumulo. La circolare chiarisce come questi diritti vengano valutati e in che modo incidano sulla prestazione finale che spetta al lavoratore.
Un altro elemento trattato riguarda i contributi versati all’estero e la loro rilevanza ai fini del calcolo: non sempre la semplice esistenza di periodi esteri è sufficiente; occorre che tali periodi siano certificati dall’istituzione estera competente e comunicati all’INPS attraverso i canali previsti dagli accordi internazionali o dai regolamenti europei.
Come funziona concretamente la domanda all’INPS
Il lavoratore che ha maturato periodi assicurativi in più Paesi e intende richiedere la pensione in cumulo deve presentare domanda all’INPS, che funge da istituzione di collegamento per coordinare la procedura con le istituzioni estere. È l’INPS a richiedere alle controparti straniere la certificazione dei periodi assicurativi esteri, a raccogliere le informazioni necessarie e a procedere al calcolo della quota italiana.
Per esempio, un lavoratore che abbia contribuito per quindici anni in Italia e per dieci anni in Francia potrà presentare un’unica domanda all’INPS. L’istituto italiano si coordinerà con l’omologo francese per acquisire i dati sui periodi transalpini, e ciascuno dei due enti liquiderà la propria quota di pensione in proporzione ai rispettivi contributi. Il richiedente riceverà dunque due assegni separati — uno dall’INPS, uno dall’istituzione francese — ma il diritto sarà stato verificato considerando l’intera carriera di venticinque anni.
→ Leggi anche: Assegno di accompagnamento alla pensione e assegni straordinari dai fondi bilaterali: le disposizioni della Circolare INPS n. 104
È importante sapere che la domanda può essere presentata anche tramite i patronati, che offrono assistenza gratuita nella raccolta della documentazione e nell’interlocuzione con le istituzioni estere. Per approfondire la normativa di riferimento, è possibile consultare direttamente la pagina INPS dedicata alle pensioni in cumulo in regime internazionale.
Periodi coincidenti e rischio di sovrapposizione
Una questione tecnica che merita attenzione riguarda i periodi coincidenti: cosa succede se il lavoratore ha versato contributi contemporaneamente in due Paesi diversi nello stesso arco temporale? I regolamenti europei e le convenzioni bilaterali prevedono in genere che i periodi sovrapposti vengano conteggiati una sola volta, per evitare che lo stesso periodo venga valorizzato due volte a danno dei sistemi previdenziali.
Questo aspetto è rilevante per chi ha svolto attività di lavoro autonomo o dipendente in più Stati in modo parallelo, situazione non infrequente tra i lavoratori frontalieri o tra chi opera in contesti internazionali. In questi casi, la verifica della coincidenza dei periodi è un passaggio delicato che l’INPS deve effettuare con precisione, e la Circolare n. 107/2026 fornisce indicazioni operative in tal senso.
Convenzioni bilaterali al di fuori dell’Unione Europea
Il cumulo internazionale non riguarda soltanto i Paesi dell’Unione Europea. L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con numerosi Stati extra-UE — tra cui, a titolo di esempio, alcuni Paesi sudamericani, gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e diversi Paesi del bacino mediterraneo — che prevedono meccanismi analoghi di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Le regole specifiche variano da convenzione a convenzione: alcune prevedono la totalizzazione completa, altre solo in presenza di determinati requisiti minimi di contribuzione in ciascuno dei Paesi contraenti. Chi ha lavorato fuori dall’UE dovrebbe verificare l’esistenza e il contenuto della convenzione bilaterale applicabile al proprio caso prima di presentare domanda, per capire se e in che misura i periodi esteri possano essere valorizzati.
Le pensioni in cumulo in regime internazionale rappresentano uno strumento di tutela fondamentale per milioni di lavoratori che hanno costruito la propria carriera attraversando i confini. La Circolare n. 107/2026 dell’INPS contribuisce a rendere più trasparente e prevedibile il percorso verso la liquidazione della prestazione, chiarendo come vengono valutati i periodi esteri e come vengono tutelati i diritti già acquisiti. Chi si trova in questa situazione farebbe bene a raccogliere per tempo tutta la documentazione relativa ai propri periodi contributivi esteri e a rivolgersi a un patronato o a un consulente previdenziale per una valutazione personalizzata della propria posizione.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
