Dal 5 ottobre 2026 le imprese che producono o commercializzano imballaggi monouso in plastica devono fare i conti con una nuova disciplina vincolante. La Legge n. 173/2026, approvata dal Parlamento italiano e pubblicata in quella data, converte in legge permanente un decreto d’urgenza dell’agosto 2026 e introduce per la prima volta nel nostro ordinamento obblighi precisi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi. Chi non si adeguerà rischia sanzioni fino a 25.000 euro, anche se le multe scatteranno soltanto dal 1° gennaio 2030. Il periodo che intercorre non è una proroga da sfruttare passivamente: è la finestra entro cui le aziende devono strutturare la propria compliance, ottenere le certificazioni richieste e rivedere i processi di approvvigionamento.
Quattro categorie di imballaggi interessate dagli obblighi di compostabilità
La legge non riguarda tutti gli imballaggi in plastica monouso, ma individua con precisione quattro famiglie di prodotti che d’ora in poi devono rispettare i requisiti di compostabilità. Conoscerle è il primo passo per capire se la propria attività rientra nell’ambito di applicazione.
- Vaschette per frutta e verdura fresca fino a 1,5 kg: si tratta dei contenitori usati per il preconfezionamento di ortofrutta nei punti vendita.
- Imballaggi per alimenti e bevande consumati in loco: rientrano in questa categoria i contenitori utilizzati nei contesti di ristorazione e somministrazione, quando il consumo avviene sul posto.
- Bustine monodose di condimenti e zucchero: le classiche confezioni singole di ketchup, maionese, olio, aceto e zucchero distribuite nei locali pubblici.
- Flaconcini di cortesia negli alberghi: shampoo, gel doccia e prodotti analoghi forniti come dotazione gratuita nelle strutture ricettive.
Per ciascuna di queste categorie, l’imballaggio dovrà essere certificato come compostabile secondo lo standard europeo UNI EN 13432, la norma tecnica di riferimento per la biodegradabilità e la compostabilità degli imballaggi. La certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati, non è sufficiente un’autodichiarazione del produttore.
Il settore Ho.Re.Ca. e le strutture ricettive: obblighi senza sanzioni dirette
Un aspetto che merita attenzione riguarda la posizione di bar, ristoranti e hotel rispetto al regime sanzionatorio. La legge stabilisce che tali soggetti non sono destinatari diretti delle sanzioni. Questo non significa che possano ignorare la norma: significa che l’obbligo di compostabilità grava principalmente sui produttori e sui distributori degli imballaggi, mentre il gestore del locale o della struttura ricettiva si trova a valle della filiera.
In pratica, un ristorante che acquista bustine di zucchero non compostabili non sarà sanzionato direttamente, ma il fornitore che gliele ha vendute sì. La conseguenza pratica è che, avvicinandosi al 2030, il mercato degli imballaggi conformi diventerà l’unico disponibile per queste categorie, e chi opera nel settore della ristorazione e dell’ospitalità dovrà comunque aggiornare i propri ordini di approvvigionamento.
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L’ortofrutta in attesa delle indicazioni europee
La questione degli imballaggi per frutta e verdura fresca è più articolata di quanto sembri a prima lettura. La legge include le vaschette fino a 1,5 kg tra le categorie soggette all’obbligo, ma al tempo stesso prevede che la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli rimanga esclusa in attesa di indicazioni specifiche da parte della Commissione europea, attese entro il 12 febbraio 2027.
Questo passaggio riflette una tensione reale nella normativa europea sul packaging: il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) in fase di implementazione a livello UE sta definendo regole armonizzate, e il legislatore italiano ha scelto di attendere chiarimenti prima di estendere gli obblighi all’intero comparto ortofrutticolo. Le imprese del settore farebbero bene a monitorare l’evoluzione di questo quadro, perché le indicazioni della Commissione potrebbero ampliare significativamente il perimetro degli obblighi già dal 2027.
La certificazione UNI EN 13432: cosa richiede concretamente
Lo standard UNI EN 13432 è la norma tecnica europea che definisce i requisiti affinché un imballaggio possa essere definito compostabile. Non basta che il materiale si degradi: la norma impone che la degradazione avvenga in tempi e condizioni specifiche, compatibili con i processi industriali di compostaggio, e che non rilasci sostanze tossiche per il suolo o per le colture.
Per ottenere la certificazione, un’azienda deve sottoporre i propri prodotti a test condotti da organismi accreditati — in Italia, tra i soggetti di riferimento figurano enti come l’Istituto Italiano Imballaggio o laboratori certificati secondo le norme ISO pertinenti. Il processo richiede tempo e risorse: avviarlo con largo anticipo rispetto al 2030 è una scelta prudente, soprattutto per le imprese di dimensioni medie che devono rivedere l’intera gamma di prodotti.
Le sanzioni: da 2.500 a 25.000 euro, operative dal 2030
Il regime sanzionatorio previsto dalla Legge n. 173/2026 si articola in una forbice che va da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 25.000 euro. La norma non specifica nel dettaglio i criteri di graduazione all’interno di questa forbice — un aspetto che sarà verosimilmente chiarito dai decreti attuativi o dall’attività interpretativa delle autorità competenti.
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Le sanzioni non sono immediatamente operative: la loro applicazione decorre dal 1° gennaio 2030. Questo significa che le imprese dispongono di oltre tre anni per adeguarsi, ma anche che chi dovesse essere trovato non conforme dopo quella data si espone a conseguenze economiche significative. Per una piccola impresa, una sanzione di 25.000 euro può rappresentare un impatto rilevante sul bilancio.
Vale la pena ricordare che la legge converte un decreto d’urgenza dell’agosto 2026 in legislazione permanente: la struttura normativa è quindi già stabile, senza il rischio che decada o venga modificata in sede di conversione come accade con i decreti-legge non ancora approvati definitivamente.
Come orientarsi nella fase di adeguamento
Per le imprese che producono o commercializzano le categorie di imballaggi interessate, il percorso di adeguamento passa attraverso alcune fasi essenziali. La prima è la mappatura del proprio catalogo: verificare quali prodotti rientrano nelle quattro categorie individuate dalla legge. La seconda è l’avvio del processo di certificazione secondo la norma UNI EN 13432, che presuppone la scelta di materiali idonei e il coinvolgimento di un organismo accreditato.
Un riferimento utile per orientarsi nella normativa tecnica è il portale dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), che pubblica le norme tecniche applicabili e fornisce indicazioni sugli organismi certificatori riconosciuti.
Per le imprese del settore alimentare e della ristorazione, l’adeguamento passa soprattutto attraverso la revisione dei contratti di fornitura: richiedere ai propri fornitori la documentazione di conformità degli imballaggi diventa una misura di tutela contrattuale, oltre che un obbligo di fatto imposto dalla filiera. Chi agisce in anticipo rispetto alla scadenza del 2030 si posiziona meglio sia sul piano della compliance sia su quello commerciale, in un mercato in cui la sostenibilità degli imballaggi è sempre più un criterio di scelta per distributori e consumatori finali.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
