Dal 16 settembre 2026 cambiano le condizioni economiche per chi deve regolarizzare i versamenti previdenziali in ritardo o ha ottenuto una dilazione dal proprio ente previdenziale: l’INPS ha aggiornato il tasso applicato agli interessi di dilazione sui contributi previdenziali e assistenziali, portandolo al 2,65%. La novità arriva con la Circolare INPS n. 98 dell’11 settembre 2026, pubblicata a pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove misure, e riguarda direttamente datori di lavoro e lavoratori autonomi che si trovano in una situazione di omesso o ritardato versamento.
La Circolare INPS 98/2026: cosa stabilisce e da quando vale
La Circolare n. 98, emessa dall’INPS in data 11 settembre 2026, fissa il nuovo tasso di interesse applicabile alle dilazioni e ai differimenti di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il tasso del 2,65% è operativo a partire dal 16 settembre 2026: questo significa che le posizioni debitorie regolate o rateizzate dopo tale data sono soggette al nuovo parametro.
Non si tratta di una decisione autonoma dell’istituto previdenziale. L’aggiornamento del tasso è direttamente collegato a una decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea adottata il 10 settembre 2026. L’INPS, come accade periodicamente, ha recepito la variazione dei tassi di riferimento europei e li ha tradotti nel proprio sistema di calcolo degli interessi applicati ai contribuenti inadempienti o che hanno richiesto una rateizzazione del debito previdenziale.
Chi è interessato dal nuovo tasso e perché è rilevante
Il perimetro di applicazione della circolare riguarda i contributi previdenziali e assistenziali non versati nei termini ordinari, oppure oggetto di un piano di pagamento dilazionato concordato con l’INPS. Rientrano in questa categoria sia i datori di lavoro che non hanno provveduto al versamento delle quote a carico del dipendente e della parte datoriale, sia i lavoratori autonomi — artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata — che si trovano in ritardo con i propri obblighi contributivi.
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La rilevanza pratica è immediata: chiunque stia valutando di regolarizzare una posizione debitoria nei confronti dell’INPS, o abbia già in corso un piano di rateizzazione che preveda la ricalibrazione periodica degli interessi, deve tenere conto del nuovo tasso vigente. Gli interessi di dilazione sui contributi previdenziali non sono un elemento marginale: su importi significativi e su periodi prolungati, incidono in modo sostanziale sul costo complessivo della regolarizzazione.
Il collegamento con la politica monetaria della BCE
Il fatto che il nuovo tasso al 2,65% derivi da una decisione della Banca Centrale Europea del 10 settembre 2026 non è un dettaglio tecnico irrilevante per il contribuente: significa che il costo degli interessi di dilazione è strutturalmente legato all’andamento dei tassi di riferimento nell’area euro. Quando la BCE modifica i propri tassi — in senso restrittivo o espansivo — l’INPS aggiorna di conseguenza i parametri interni applicati alle posizioni debitorie.
Questo meccanismo di adeguamento periodico è consolidato nella prassi dell’istituto. Le circolari che aggiornano i tassi vengono emesse ogni volta che si registra una variazione significativa dei tassi BCE, con l’obiettivo di mantenere coerenza tra il costo del denaro sul mercato e quello applicato ai debitori previdenziali. Chi ha vissuto periodi di tassi più elevati — come quelli registrati nella fase di stretta monetaria europea del 2022-2023 — sa bene quanto questo parametro possa influire sull’importo finale da versare.
Cosa fare se si ha un debito contributivo aperto
Per chi ha una posizione irregolare nei confronti dell’INPS, la Circolare 98/2026 rappresenta un elemento da considerare concretamente nel momento in cui si valuta se e come regolarizzare. Un tasso al 2,65% è sensibilmente diverso da quello che si sarebbe applicato in una fase di politica monetaria più restrittiva, e questo può rendere più conveniente procedere alla regolarizzazione o alla richiesta di dilazione adesso, piuttosto che attendere eventuali nuovi rialzi.
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La procedura per richiedere una rateizzazione dei contributi previdenziali all’INPS si attiva attraverso i canali telematici dell’istituto, accessibili tramite il portale ufficiale con le credenziali SPID, CIE o CNS. I datori di lavoro possono avvalersi anche dell’intermediazione di un consulente del lavoro o di un CAF abilitato. È importante verificare, al momento della presentazione della domanda, quale tasso verrà applicato al piano di ammortamento, poiché la circolare stabilisce che il 2,65% si applica alle posizioni gestite a partire dal 16 settembre 2026.
Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento: il quadro generale
Oltre agli interessi di dilazione, il sistema previdenziale prevede l’applicazione di sanzioni civili per i casi di omesso o ritardato versamento dei contributi. Queste somme aggiuntive seguono una disciplina distinta rispetto agli interessi di dilazione, ma la Circolare INPS 98/2026 interviene anche su questo fronte, aggiornando i parametri di calcolo in coerenza con la variazione del tasso BCE.
Per il contribuente, la distinzione è rilevante: gli interessi di dilazione si applicano quando si è già in un piano di rateizzazione concordato o si sta regolarizzando volontariamente, mentre le sanzioni civili scattano in caso di inadempimento accertato d’ufficio. Nei casi di regolarizzazione spontanea, il trattamento è generalmente più favorevole: la normativa vigente riconosce condizioni agevolate a chi si attiva prima che l’INPS avvii una procedura di recupero coattivo.
Chiunque si trovi in una situazione di debito contributivo — che si tratti di un’azienda con dipendenti o di un autonomo con contributi arretrati — farebbe bene a verificare la propria posizione sul portale INPS e, se necessario, confrontarsi con un professionista abilitato per valutare la soluzione più adatta al caso concreto. Il tasso del 2,65%, in vigore dal 16 settembre 2026, è il punto di partenza per qualsiasi calcolo, ma l’importo finale dipende sempre dalla durata del debito, dall’ammontare dei contributi non versati e dal tipo di procedura attivata.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.
